La Legge 28 Maggio 2007 n° 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiae n. 126 del 1° Giugno 2007, recante il titolo "Soppressione del permesso di soggiorno per turismo", ha di fatto eliminato questa tipologia di permesso per tutti quei soggiorni inferiori a 3 mesi.
Oggi non è più necessario recarsi in Questura per richiedere il Permesso di Soggiorno per Turismo, ma è sufficiente dichiarare la propria presenza nel territorio Italiano.
- gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso. E' sufficiente il timbro che pone la Polizia di Frontiera sul Visto Schengen
- gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso, inviando tramite raccomandata con ricevuta di ritorno il seguente modello http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0798_2007_07_27_Dichiarazione_di_presenza.pdf
La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che
intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002).
La dichiarazione, infatti, è l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d’ingresso.








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