IL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente entro otto giorni dall’ingresso ed è rilasciato, su presentazione del visto d'ingresso ed altri documenti, per contratto di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, per ricongiungimento familiare, studio, cure mediche, richiesta di asilo, ecc. Il permesso di soggiorno è generalmente rinnovato, prima della scadenza, per una durata non superiore a quella stabilita dal rilascio iniziale.
Validità del Permesso di Soggiorno:
1) lavoro stagionale: non più di sei mesi (o nove, se l'attività lo richiede). In questo caso la legge stabilisce anche la durata minima del permesso di soggiorno: venti giorni.
2) corsi di studio o formazione certificati: un anno (nel caso di corsi pluriennali, il permesso è rinnovabile ogni anno);
3) lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e ricongiungimento familiare: due anni.
Negli altri casi, il permesso avrà la stessa durata dell'attività per cui è stato rilasciato: ad esempio, il permesso per ricongiungimento familiare dura quanto il permesso del familiare con cui ti sarai ricongiunto; il permesso per cure mediche dura per tutta la durata del trattamento terapeutico. Il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro dura un anno.
Rinnovo:
Il rinnovo del permesso deve essere richiesto 90 giorni prima della scadenza del permesso, se si tratta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60 giorni prima, per lavoro a tempo determinato; 30 giorni prima, negli altri casi. E' consentito inoltrare richiesta di rinnovo non oltre i 60 giorni dalla scadenza di tale permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, all’alloggio, allo studio e a tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.
Il permesso non può essere rinnovato se hai interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi (o per i permessi con validità almeno biennale, per oltre la metà della durata del permesso stesso) a meno che questa interruzione non sia dipesa da gravi motivi (come ad esempio, la necessità di assolvere agli obblighi militari).
Permesso scaduto:
Se rimani in Italia dopo che il permesso di Soggiorno è scaduto, hai tempo 60 giorni per chiedere il rinnovo. Scaduto questo termine, diventi un clandestino. Le conseguenze? Verrai espulso dal territorio nazionale. L'espulsione viene disposta dal Prefetto con decreto motivato, anche se ti sottrai ai controlli di frontiera e non hai il visto d'ingresso e se non chiedi il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni prescritti dalla legge, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore, o in caso di revoca o annullamento del permesso. Nel decreto ti sarà intimato di lasciare l'Italia entro 15 giorni; se non lo farai, sarai accompagnato dalla forza pubblica alla frontiera. Questo in linea di massima; ci sono però dei casi particolari in cui il questore può disporre il tuo immediato accompagnamento alla frontiera:
a) se rientri in una delle categorie previste dall' art. 1 della Legge 1423/1956 o nell' art. 1 della Legge 575/1965;
b) qualora tu sia privo di un documento valido attestante la tua identità e nazionalità.
In entrambi i casi, il prefetto deve rilevare, sulla base di circostanze, che esiste il concreto pericolo che tu ti sottragga all'esecuzione dell'espulsione. Contro il decreto potrai presentare ricorso giudiziario. In ogni caso, il Prefetto informerà il console del tuo Paese.
Rientro in Italia dopo l' espulsione :
Se sei stato espulso dall' Italia, potrai rientrarvi ma devi avere una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; oppure devono essere passati 5 anni dall'espulsione. Se non rispetti queste condizioni e comunque rientri in Italia, vieni punito con l'arresto da 2 a 6 mesi e nuovamente espulso, stavolta con accompagnamento immediato.







