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NOVITA' in merito alla circolazione nell' area Shengen dei familiari dei cittadini dell' Unione

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In data 23/06/2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. N° 89 che apportava modifiche al D.Lgs 30/2007 in tema d' ingresso e soggiorno in Italia dei comunitari e dei loro familiari, anche se cittadini di uno Stato terzo.

Tale Decreto Legge è stato convertito con Legge n. 129 in data 02/08/2011 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 05/08/2011, pertanto è entrata in vigore in data 06/08/2011.

Una delle novità di questa nuova Legge è che i familiari del cittadino dell' Unione Europea, potrà soggiornare in detto territorio sino a 3 mesi senza alcun documento e senza dover chiedere il Visto.

Sarà sufficiente che il familiare straniero si presenti alla frontiera con la documentazione che attesti il suo grado di parentela con il cittadino dell' Unione e potrà entrare tranquillamente.

Per i soggiorni superiori ai 3 mesi rimane l' obbligo di munirsi del Visto e successivamente potranno richiedere la Carta di Soggiorno

I familiari del cittadino dell' Unione, così definiti dal D.Lgs 30/2007 sono:

  1. il coniuge

  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell' Unione un' unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l' unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello stato membro ospitante.

  3. I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner

  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner

L' abolizione del Visto per soggiorni fino a 3 mesi è stata richiesta dalla Commissione Europea, secondo la quale la normativa Italiana sovrappone i requisiti per l' ingresso e quelli per il soggiorno, in difformità a quanto previsto dall' articolo 6, paragrafo 2 della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo del 29/04/2004.

Qui potete scaricare la legge 02/08/2011 n. 129

http://www.quintavenida.it/downloads/category/35-normativa.html?download=256%3Alegge-02-08-2011-n.-129

Qui potete scaricare il D.Lgs 06/02/2007 n° 30 coordinato con la Legge 129/2011

http://www.quintavenida.it/downloads/category/35-normativa.html?download=258%3Ad.lgs-06-02-2007-n.-30

Qui potete scaricare la Nota Breve n. 25 del servizio studi del Senato in cui vengono spiegati i principi di questa novità legislativa.

http://www.quintavenida.it/downloads/category/35-normativa.html?download=257%3Anota-esplicativa-legge-129-2011

Essendo una normativa recente, sarà necessario un po' di tempo affinché le autorità Cubane possano rilasciare il P.V.E. anche in assenza di Visto, dietro indicazione dell' Ambasciata Italiana a Cuba che ha il dovere di informarli di questo cambiamento.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Settembre 2011 17:54  
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