La normativa di riferimento è il D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445
che prevede :
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Vi ricordo che le legalizzazioni di firme di funzionari Italiani, quindi documenti da usare per l' estero non sono soggetti a marca da bollo.
Mentre le legalizzazioni di firme di funzionari stranieri, quindi documenti da usare per l' Italia sono soggette a marca da bollo da €. 14,62
La legalizzazione di firme di funzionari Italiani può essere fatta oltre che in Prefettura anche presso le Procure della Repubblica, mentre le firme dei funzionari stranieri solo presso le Prefetture.
La legalizzazione di firme dei notai, posso essere fatte solo ed esclusivamente presso le Procure della Repubblica.







