Nel 2006, nel nostro ritorno in Italia dopo una vacanza a Cuba, siamo caduti nell' ennesimo ritardo della compagnia aerea Blue Panorama.Devo dire che non era la prima volta che viaggiavo con questa compagnia tanto che ero ormai abituato a subirne i ritardi, ma fino a quando viaggiavo da solo era un conto, quando invece mi sono trovato a viaggiare con moglie e figlia di 8 mesi, cambia completamente il contesto della situazione.Il giorno della partenza, quando arriviamo in aeroporto ci accorgiamo che il volo è in ritardo di 5 ore e rimango incredulo in quanto avevo confermato il volo il giorno prima e al mattino stesso avevo ricevuto conferma del perfetto orario.Qui inizia la nostra disavventura in quanto dalle 5 ore di ritardo iniziale, arriveremo alle 9 ore totali di ritardo che abbiamo dovuto passare all' interno dell' aeroporto senza un minimo di assistenza.Se consideriamo oltre le 9 ore di ritardo, le 3 ore di anticipo per il chek-in, otteniamo 12 ore passate in aeroporto con una bambina di 8 mesi.
Non ci è stata data un minimo di assistenza, n'è a noi adulti n'è tanto meno alla bambina che per qualche ora ha dormito sul passeggino, poi ha iniziato a piangere ad intervalli brevissimi.Al nostro rientro i Italia, con tutte le problematiche del caso, ho provveduto entro i 7 giorni previsti a richiedere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento C.E. 11/02/2004 n. 2004/261/CE, di importo pari ad €. 1.260,00. Il regolamento prevede infatti che qualora si superino le 4 ore di ritardo per i voli oltre i 3.500 km la compagnia aerea è tenuta a dare assistenza ai viaggiatori, garantendogli possibilità di comunicazione (telefono, fax, e-mail) e soprattutto pasti e bevande. Alla mia richiesta di compensazione pecuniaria, la Blue Panorama non ha mai dato risposta e tanto meno al mio avvocato che
avevo incaricato vedendo il menefreghismo totale della compagnia.Ho intrapreso così una causa civile dinnanzi al Tribunale competente nel mio territorio in quanto avendo acquistato il biglietto aereo in via telematica, pagamento con bonifico bancario e ritiro del biglietto in aeroporto, in virtù del Codice del Consumo il Tribunale competente è quello del consumatore e non quello dove ha la sede legale la compagnia aerea.La causa ha avuto inizio nel Giugno 2006 e si è conclusa nel Maggio 2009 per giungere alla pubblicazione della Sentenza in Ottobre 2009.La causa ha visto riconoscere la colpevolezza della compagnia aerea sia per il ritardo abnorme sia per la mancata assistenza ai viaggiatori, condannandola al pagamento di €. 1.100,00 oltre interessi come risarcimento danno ed €. 3.600,00 come rimborso spese.Il totale che la compagnia aerea ha dovuto riconoscermi in virtù della Sentenza emessa dal Tribunale di Montepulciano con n. 207/2009 e pubblicata in data 13/10/2009, è stato pari ad €. 6.113,55.






